Come sempre accade, le tragedie infortunistiche scuotono l’opinione pubblica e il più delle volte inducono il legislatore a rivedere o ad adottare nuove misure di prevenzione e di sicurezza sul lavoro al fine di porre un argine a tale fenomeno che provoca il decesso di un migliaio di lavoratori all’anno.
E’ già successo nel 2007 quando il 6 dicembre si verificò nello stabilimento di Torino della Thyssenkrupp un incendio durante il quale persero la vita sette lavoratori e nel 2008, il 3 marzo, a Molfetta, un comune della provincia di Bari, in un incidente avvenuto nell’autorimessaggio della Truck Center a seguito del quale persero la vita quattro lavoratori e il titolare dell’azienda i quali, durante le operazioni di lavaggio di un’autocisterna già adibita al trasporto di polvere di zolfo, rimasero intossicati dalle esalazioni di acido solfidrico provenienti dalla stessa.
Ora in questi giorni, a seguito del tragico infortunio mortale di cinque lavoratori avvenuto il 16 febbraio 2024 e dovuto al crollo di una struttura in un cantiere edile di Firenze durante la costruzione di un centro commerciale, il Governo, al fine di arginare il fenomeno infortunistico che va sempre più aggravandosi, ha approvato nel Consiglio dei Ministri del 26 febbraio la bozza di un decreto-legge sull’attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), consultabile in calce, nel quale è stato inserito, nell’art. 27, un “pacchetto sicurezza sul lavoro” contenente varie novità in materia di lavoro e di salute e sicurezza, una bozza che ovviamente potrà subire delle modifiche prima della sua approvazione e a seguito dei previsti incontri del Governo con le parti sindacali e datoriali.
Vediamo ora quali sono sinteticamente le novità che verrebbero introdotte e che emergono dalla lettura della bozza del decreto-legge.
Il “pacchetto” contiene delle novità sulla qualificazione e sulla patente a punti per le imprese e per i lavoratori autonomi, già previste nell’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e mai realizzate. La patente a punti, ora ribattezzata come “patente a crediti”, sarà obbligatoria per imprese e per i lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili, una novità questa che, secondo quanto indicato dal Ministro del lavoro Calderone, sarà sviluppata con le parti sociali e le organizzazioni di categoria dell’edilizia ma che sarà estesa anche ad altre attività lavorative. Sono previsti anche un aumento degli ispettori e un aumento dei controlli con sanzioni penali sugli appalti e subappalti nonché meno controlli per le imprese più virtuose.
Con riferimento alla “patente a crediti”, in particolare, nella bozza viene indicato, a pag. 57, che a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso nel quale confluiranno tutte le segnalazioni relative alle patenti rilasciate, saranno tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008. Tale patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti indicati nell’articolo 27 della bozza:
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consentirà ai soggetti ai quali è stata rilasciata di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo secondo le indicazioni di seguito riportate:
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Nella bozza del decreto sono previsti sia un coordinamento delle attività ispettive che un intervento sulla somministrazione illecita di manodopera con subappalti con il ritorno delle sanzioni penali, sanzioni che erano state tolte nel 2016, per coloro che entreranno nella catena degli appalti senza le qualifiche previste. Ci saranno poi riduzioni delle sanzioni civili per chi si “ravvede” mentre le aziende più virtuose finiranno nella «Lista di conformità INL».
Nell’articolo 32, comma 7, della bozza del decreto-legge, viene indicato inoltre che “all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL»”.
I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Da parte del Governo viene promesso che nel 2924 ci sarà un 40% in più di controlli nei cantieri per fare i quali sarà necessario aumentare il numero degli ispettori tenendo presente che nella situazione attuale operano 3.198 ispettori, dei quali 846 tecnici, e il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail. Nella bozza del decreto-legge è previsto altresì lo sblocco delle assunzioni per avere poco meno di 500 nuovi ispettori più un nuovo concorso per altri 250 all’INL, più altri 50 del nucleo ispettivo Carabinieri.
Nell’articolo 34 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro” viene indicato che al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro inoltre è autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. La bozza contiene, infine, anche la nomina di un commissario straordinario contro il caporalato e alcune misure per favorire l’emersione del lavoro domestico.
Bozza del decreto-legge contenente “Ulteriori disposizioni urgenti”