È ufficialmente entrata in vigore la Legge n. 203/2024, contenente importanti novità in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con apposita Nota a commento, ha fornito le prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni, che integrano e modificano il Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).
Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
L’articolo 14-bis del D.Lgs. n. 81/2008 introduce l’obbligo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare annualmente alle Camere, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento dovrà includere una sintesi delle condizioni di salute e sicurezza e gli interventi previsti per migliorare la prevenzione.
Sorveglianza sanitaria: nuove competenze
Con la modifica all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la competenza per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente viene trasferita dall’“organo di vigilanza” alle aziende sanitarie locali (ASL). Questo cambiamento mira a semplificare il processo e a garantire maggiore chiarezza nei procedimenti di sorveglianza sanitaria.
Formazione continua dei medici competenti
Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero
Visite mediche
In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei
L’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008 viene aggiornato per regolamentare le attività lavorative in locali sotterranei o semisotterranei. Questi spazi potranno essere utilizzati solo se:
- le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi;
- vengono rispettati i requisiti minimi di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’intenzione di utilizzare tali locali, allegando la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti. L’utilizzo sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell’Ispettorato. È prevista una circolare esplicativa da parte dell’INL per chiarire i dettagli della documentazione necessaria.
FONTE: Confartigianato