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Patente a Punti in Cantiere – La Circolare esplicativa del 4 del 23 Settembre 2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornisce le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia. La circolare di seguito riassunta è scaricabile dal sito Safety Med nella sezione Modulistica a questo link

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, chiarisce la circolare, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.  Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

A quali attività si applica?

Sono quindi incluse tutte le attività svolte all’interno dei cantieri indipendentemente dalla natura ed ad esclusione delle forniture e consulenze.

Soggetti esentati

Oltre alle attività espressamente escluse, saranno esentate dal possesso della patente le aziende che dispongono dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza. Restano escluse le aziende o lavoratori che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale

Imprese senza lavoratori

La circolare dell’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri.

Imprese e lavoratori autonomi stranieri

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente: per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC); per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

Requisiti per il rilascio della patente

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.LGS 81/2008;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

N.B. Non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati

La Circolare infatti elenca casi particolari ed eventuali esclusioni sulla obbligatorietà di uno o più requisiti ad esempio:

Generali (per tutti): sia alle imprese che ai lavoratori autonomi: esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

Solo per imprese o soggetti con dipendenti: ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, obblighi formativi etc;

Lavoratori autonomi esclusione della richiesta del DVR e obblighi formativi salvo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione.

Si prevedrà una differenziazione con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

 

Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito

Chi può presentare la domanda?

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi I soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Come presentare la richiesta?

Accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, la patente sarà infatti rilasciata in formato digitale. Una volta effettuata la richiesta di patente all’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. Attualmente non è ancora attiva l’infrastruttura, l’attivazione è prevista a decorrere 1° ottobre 2024 e saranno indicate con apposita nota le istruzioni tecniche per effettuare.

Fino al rilascio della patente come bisogna comportarsi?

Dal 23 settembre è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, che alleghiamo alla presente comunicazione e comunque scaricabile dal sito Safety med nella sezione Modulistica a questo link

Dove inviare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Quanto tempo vale?

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Cosa succede dal 1 novembre 2024?

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere con la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale

Il sistema dei crediti

Attribuzione crediti iniziali

La patente partirà con una dotazione di 30 crediti, necessari per operare nei cantieri per qualsiasi tipo di attività. Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, sarà impossibile proseguire l’attività fino al ripristino del punteggio minimo.

Incremento Annuale

Indipendentemente dal possesso di requisiti specifici n ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa

Criteri per l’attribuzione di crediti ulteriori

Il punteggio può essere aumentato fino a un massimo di 100 crediti, grazie a criteri legati alla storicità dell’azienda, agli investimenti, e alla formazione, con l’ulteriore possibilità di incremento di 20 crediti ogni biennio in assenza di infrazioni.

Si rimanda alla lettura della tabella , che alleghiamo alla presente comunicazione e comunque scaricabile dal sito Safety med nella sezione Modulistica a questo link

  1. B. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile successivamente a seguito di integrazioni sul portale dell’ispettorato che ne darà specifica comunicazione.

Acquisizione crediti per fusioni e trasformazioni di impresa

Il D.M. 132 del 18 settembre 2024stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Il Sistema sanzionatorio e la decurtazione dei crediti

La Decurtazione

Il sistema di crediti prevede anche decurtazioni in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, con una perdita di crediti proporzionata alla gravità dell’infrazione, fino a un massimo di 20 crediti in caso di infortunio mortale.

Il nostro centro studi ha predisposto una tabella con le Violazioni e le decurtazioni previste

Il Recupero I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una commissione territoriale.

Il nostro centro studi ha predisposto Il Documento Decurtazione Punti elenco delle Violazioni Clicca qui per scaricarlo

Sanzioni

Le imprese o i lavoratori autonomi sprovvisti di patente o in caso di dichiarazioni non veritiere o comunque con un punteggio inferiore a 15 crediti saranno soggetti a sanzioni amministrative pari al 10% dell’importo dei lavori (con un minimo di 6.000 euro) e all’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre per ulteriori approfondimenti ti invitiamo a scaricare l’allegato Scheda Esplicativa Ministero del lavoro Clicca qui per scaricarlo

Per richiedere informazioni ed assistenza le aziende clienti potranno rivolgersi al proprio tecnico di riferimento. Per ogni altra esigenza e per richiesta di contatto invitiamo ad inviare una e mail all’indirizzo commerciale@safetymed.it

 

Elaborazione a cura del Centro Studi Safety Med

Ing. Ciro Amodio (direttore Tecnico Safety Med)

Dott. Mario Guida (consulenza Giuridica)